Adozione Internazionale

Cos'è l'adozione internazionale?
È l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, secondo le leggi e davanti alle autorità che vi operano.

Chi può adottare?

  • L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
  • I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
  • L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
  • Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
  • I limiti di cui innanzi possono essere derogati, qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
  • Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

A chi presentare la richiesta di dichiarazione di idoneità all'adozione?
La coppia che intende adottare un bambino deve presentare tale richiesta al tribunale per i minorenni del proprio territorio.

Quali gli adempimenti del tribunale?

  1. Lo sportello informativo: al fine di assicurare ogni utile informazione sulla procedura delle adozioni il Tribunale ha istituito uno sportello informativo, ubicato al 2° piano, aperto nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 11 alle ore 12. I giudici onorari addetti a tale servizio provvedono altresì a dare alle coppie interessate notizie sullo stato dei fascicoli a loro intestati.
  2. Le indagini: il tribunale per i minorenni, accerta previamente i requisiti prima indicati e dispone l'esecuzione delle adeguate indagini, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. Tali indagini riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Di fatto i servizi degli Enti locali con le loro indagini permettono di fornire al Tribunale gli elementi conoscitivi atti a indicare le capacità genitoriali della coppia anche mediante la narrazione della loro storia individuale, di coppia e sociale. Gli operatori dei servizi operano anche per preparare la copia all'adozione fornendo informazioni corrette agli aspiranti genitori. Anche gli organi di Pubblica Sicurezza, Polizia e/o Carabinieri, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, accerteranno eventuali precedenti penali.
  3. Gli incontri di gruppo: Il Tribunale favorisce l'attività di formazione e orientamento rivolta alle coppie aspiranti all'adozione mediante:
    • Due incontri di gruppo rivolti a tutte l coppie aspiranti all'esperienza genitoriale adottiva:
      • Il primo incontro, successivo alla presentazione della domanda, verte sugli aspetti normativi e procedurali dell'adozione.
      • A distanza di circa un mese un secondo incontro consente alle coppie di riflettere e approfondire le tematiche proposte in precedenza con particolare riferimento alle varie forme di accoglienza.
    • Ulteriori eventuali incontri di gruppo miranti al rinforzo e chiarificazione rivolti a coppie che risultino avere una insufficiente preparazione all'esperienza adottiva.
  4. I colloqui con le singole coppie : al termine dei precedenti percorsi di gruppo i giudici incontrano ogni coppia. Il colloquio permette una valutazione finale utile ai fini della dichiarazione di idoneità o del provvedimento attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione.

Quale il ruolo degli enti autorizzati?
La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo obbligato. L'elenco degli enti autorizzati è pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la complessa procedura. L'ente autorizzato trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.

Quali le fasi successive?

  1. Il bambino arriva in Italia. La Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.
  2. La trascrizione del provvedimento di adozione. Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l' eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento di adozione straniero e con l'ordine, da parte del tribunale per i minorenni, di trascrizione di quel provvedimento nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).