Competenza Civile

Il Tribunale per i Minorenni è un Ufficio giudiziario pertinente alla giurisdizione ordinaria ma con carattere specializzato, al cui funzionamento partecipano, quali giudici onorari, anche cittadini estranei alla Magistratura (102 Cost.).

In materia civile non ha una competenza generale, neppure per quanto riguarda gli affari riguardanti le persone minorenni, ma le sue attribuzioni sono previste da norme espresse, contenute nel codice civile ovvero in leggi speciali.

Viene in considerazione, quale norma di più ampia portata, quella di cui all'art.38 d. att. del Cod. civ., il quale elenca una serie di provvedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni, prevedendo peraltro che "sono emessi dal Tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa Autorità giudiziaria". Sono comunque previste altre competenze del giudice specializzato sia in altre, singole disposizioni del codice civili che in leggi speciali.

La breve elencazione che segue tiene conto, pertanto, solo della rilevanza pratica, sul piano quantitativo, delle diverse categorie di affari, sulla base dell'esperienza del Tribunale per i Minorenni di Bari.

La principale competenza, sotto questo riguardo – fatta eccezione per la materia dell'adozione – è sicuramente quella relativa ai procedimenti di controllo sull'esercizio della potestà sulle persone minorenni, da parte dei genitori in primis, ovvero dei tutori e, in genere, degli altri soggetti cui sia attribuita nei singoli casi. Questa è disciplinata agli art. 330 e s. del Cod. civ., e manda al Tribunale per i Minorenni per la pronuncia, nei casi più gravi, del provvedimento di decadenza dalla potestà, ovvero, laddove la condotta dell'esercente non sia tale da fondarla ma comunque pregiudizievole "al figlio", l'adozione di "provvedimenti convenienti" non escluso l'allontanamento del minore dalla residenza familiare ovvero quello del genitore o convivente che lo maltratta o ne abusa.

Nello stesso ambito si collocano i provvedimenti di affidamento familiare, o per ovviare a temporanee difficoltà dei titolari della potestà che, comunque, non vi consentano (potendo, altrimenti, essere disposto dall'Autorità amministrativa a norma degli art. 2 e s., L.184/1983), ovvero a difficoltà che si presentino più stabili e difficilmente superabili. In quest'ultimo caso potendo preludere ad una sentenza di adozione a norma dell'art.44, L.184/1983.

Tutta questa materia riguarda ormai, a causa dell'intensificarsi del fenomeno migratorio, sia minori italiani che cittadini dell'Unione europea ovvero stranieri, donde l'applicabilità per la loro tutela urgente della Conv. Aja 5 ottobre 1961 (ratificata con L.742/1980), richiamata dall'art.42 della L.218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

Una competenza che ha acquisito notevole rilievo negli ultimi anni – e specie dopo che la Corte di Cassazione, nell'interpretare la normativa di cui alla L.54/2006, ha ritenuto la competenza del Tribunale per i Minorenni anche per provvedere sul mantenimento del minore e sull'assegnazione della casa familiare, allorché disponga in tema di affidamento della prole e di regolamento del cosiddetto diritto di visita – è quella relativa alla disciplina dell'esercizio della potestà in caso di crisi delle unioni non fondate sul matrimonio da cui siano nati figli ancora minorenni (art.155 e 317bis Cod. civ.). In questo caso il Tribunale emette dei decreti con efficacia di titolo esecutivo per le disposizioni a contenuto patrimoniale – secondo quanto è ormai pacificamente ritenuto – e suscettibili non solo di reclamo alla competente Sezione della Corte D'Appello ma, avverso le decisioni della Corte, anche di ricorso in Cassazione.

Sono questi, dunque, a tutti gli effetti, giudizi di natura contenziosa ancorché regolati, sul piano processuale, dagli art.737 e s. Cod.proc.civ. E', inoltre, per questi e per quelli della specie precedente, obbligatoria a norma dell'art.336 Cod. civ. la difesa tecnica sia dei genitori che del minore; per quest'ultimo, ricorrendo un conflitto con gli interessi dei genitori che dovrebbero provvedervi, assicurata dalla nomina di un Curatore speciale da parte del Tribunale.

Il Tribunale è poi competente per alcuni provvedimenti pertinenti la materia dello stato e la capacità delle persone, da emettersi all'esito di procedimenti contenziosi. Tra questi innanzitutto le dichiarazioni di paternità o maternità naturale (art.269 e s. Cod. civ.), poi le sentenze che tengono luogo del consenso rifiutato dal genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale, a fronte della dichiarazione di riconoscimento tardivo effettuata dall'altro (art. 250, comma IV, Cod. civ.). Meno frequenti sono le dichiarazioni di legittimazione del figlio naturale (art.284 Cod. civ.) e quelle di interdizione del minorenne nell'anno antecedente quello del raggiungimento della maggiore età (art.40 d. att. Cod. civ.).

Ricorrenti sono le procedure, conseguenti al riconoscimento tardivo del figlio naturale da parte del padre, ovvero all'accertamento giudiziale della paternità naturale, dirette a verificare se risponde all'interesse del minore l'assumere il cognome paterno, in aggiunta o sostituzione di quello materno già portato (art.262, commi II e III Cod. civ.), come pure quelli di autorizzazione del minorenne che abbia compiuto 16 anni, a contrarre matrimonio (art.84, comma II, Cod. civ.). In entrambi i casi si tratta di procedimenti che possono ascriversi alla cosiddetta giurisdizione volontaria.

Tra le competenze previste da leggi speciali merita considerazione, per il rilievo quantitativo che ormai ha assunto, producendo pure una considerevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, quella di cui all'art.31, comma III, D. L.vo 286/1998. Questa norma attribuisce al Tribunale per i Minorenni il potere di autorizzare in via temporanea la permanenza in Italia dei familiari di un minore straniero che si trova sul territorio dello Stato, per gravi motivi connessi al suo sviluppo psico – fisico, e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute, anche in deroga alla normativa sull'immigrazione. Si tratta di un'applicazione del principio di preminenza dell'interesse del minore, sancito dalla normativa internazionale (in particolare, l'art.3 della Conv. di New York del 20 novembre 1989, ratificata con la L.176/1991) che importa valutazioni di particolare delicatezza, onde evitare che l'esercizio del potere di autorizzazione si risolva nell'elusione della disciplina sul controllo dell'immigrazione, che pure tutela interessi di rilievo.

Merita infine di richiamare, sempre avuto riguardo alla rilevanza quantitativa dell'istituto, la competenza del Tribunale per i Minorenni in materia di ritorno del minore illecitamente trasferito all'estero, ovvero di attuazione del "diritto di visita" del genitore non affidatario che risieda in uno Stato diverso da quello di residenza del figlio (conv. Aja del 25 ottobre 1980 in tema di sottrazione internazionale dei minori, ratificata ed attuata con la L.64/1994) e quella, in campo affatto diverso, relativa all'autorizzazione in favore dei genitori adottivi, ovvero dell'adottato quando abbia raggiunto (almeno) la maggiore età, ad accedere alle informazioni che riguardino la sua origine o le generalità dei suoi genitori biologici.

Le competenze civili più sperimentate attengono indubbiamente alla tutela dei diritti personali del minore, ma non mancano numerosi poteri del Tribunale per i Minorenni che riguardano la materia patrimoniale, quali, per esempio, la rimozione del genitore dall'amministrazione dei beni del minore o la privazione dello stesso dall'usufrutto legale (art.334 – 335 Cod. civ.), l'autorizzazione del tutore alla continuazione di un'impresa commerciale nel suo interesse (art.371, u. co., Cod. civ.), la disciplina dell'amministrazione del fondo patrimoniale alla cessazione del vincolo matrimoniale quando vi siano figli minorenni (art.171 Cod. civ.), la costituzione, in favore del coniuge affidatario dei figli minorenni, in caso di separazione personale, dell'usufrutto su parte dei beni già in comunione legale ed attribuiti all'altro coniuge nella divisione (art.194 comma II, Cod. civ.), ecc.