Giudici Onorari

Una delle peculiarità e delle risorse del Tribunale per i Minorenni è costituita dalla presenza della componente onoraria, dotata di una competenza in discipline umanistiche, psicologiche e pedagogiche, che va ad integrare la competenza tecnico – giuridica del magistrato togato, sia nella trattazione delle cause civili, che nella composizione dei collegi giudicanti, civili e penali.

Più precisamente, l'art. 2 R.D.Lgs 1404/1934 prevede la presenza presso il Tribunale per i Minorenni di un componente privato, ossia di "un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia". L'art. 4 del R.D. 12/1941 definisce il componente privato come esperto, appartenente all'ordine giudiziario.

Quanto al ruolo precipuo che l'ordinamento riserva ai giudici onorari, vanno ricordate le regole ed i principi sanciti in proposito dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Con circolari del 1995 e del 2003, l'organo di autogoverno ha stabilito che il giudice onorario minorile esprime una situazione di collaborazione con la magistratura da parte di un "cittadino idoneo" per le sue particolari competenze. Pertanto tale figura deve ricondursi alla previsione del comma 2 dell'art. 102 Cost., che prevede l'istituzione "presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura".

Lo stesso CSM, con delibera del 20 maggio 1998, ha precisato che nei collegi misti i giudici togati si distinguono per status ma non per natura e dignità delle funzioni svolte e riconosce che il possesso di conoscenze scientifiche extragiuridiche è indispensabile non solo nella fase finale della decisione, ma anche nell'attività preparatoria di acquisizione delle necessarie informazioni.

Attualmente, tre sono le aree di competenza del giudice onorario minorile.

I. Area Penale.

Nell'udienza GUP il collegio è composto da 1 giudice togato e da 2 giudici onorari. Nell'udienza DIB, nell'udienza di riesame e nell'udienza di sorveglianza il collegio è composto da 2 giudici togati e da 2 giudici onorari.

Inoltre, l'art. 27 D.P.R. 448/1988 (lettera d delle disposizioni attuative) prevede che, in caso di sospensione del processo e di messa alla prova del minore, il presidente del collegio possa delegare "ad altro componente del collegio" il compito di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori sociali e il minorenne messo alla prova.

II. Area Civile.

Nelle Camere di Consiglio civili, in cui si tratta volontaria giurisdizione, adottabilità e contenzioso, il collegio è composto da 2 giudici togati e da 2 giudici onorari.

Anche l'attività istruttoria viene in gran parte delegata ai giudici onorari, specie in considerazione del crescente carico di procedimenti che investe i Tribunali per i Minorenni, anche per effetto dell'entrata in vigore della L. 54/2006 sull'affidamento condiviso, che, com'è noto, è applicabile pure alle coppie di fatto (Cass. Ord. 8362/2007), nonché dell'entrata in vigore nel 2007 della parte processuale della L. 149/2001 in materia di adozione e affidamento.

III. Area Amministrativa.

Si tratta della competenza definita dagli artt. 25-29 R.D.Lgs 1404/1934 e 23 L. 39/75 relativo agli interventi rieducativi nei confronti dei minori irregolari per condotta e per carattere, nonché ai cosiddetti prosiegui amministrativi, ossia agli interventi rieducativi nei confronti di soggetti con un'età compresa tra i diciotto e i ventuno anni.

Anche tale settore comprende non soltanto la partecipazione dei giudici onorari alle udienze collegiali, ma anche l'attività istruttoria dei procedimenti a cui i giudici onorari vengono di volta in volta delegati.

Uno degli aspetti più problematici della figura del giudice onorario riguarda proprio il suo ruolo nelle istruttorie, che, quanto più è massiccio ed esteso anche agli adempimenti precedenti e successivi a tali attività, tanto più rischia di snaturare il senso della presenza di un sapere diverso nell'ambito dell'organo giudicante.

Allo scopo di garantire il rapporto di parità effettiva tra onorari e togati, pur nella diversità dei ruoli e delle competenze, occorre valorizzare il coordinamento tra giudici togati e giudici onorari, essendo i primi professionalmente avvezzi ai rapporti con le parti e i rispettivi difensori e al rispetto delle garanzie del contraddittorio, nonché ai profili tecnico giuridici relativi al procedimento.

D'altra parte, l'assegnazione del g.o. ad un territorio (come avviene nel Tribunale per i Minorenni di Bari), consente valutazioni più aderenti alle risorse del territorio medesimo e da valorizzare attraverso il continuo confronto tra g.t. e g.o. della zona territoriale, particolarmente con riferimento ai casi particolarmente delicati, al fine di delineare progetti educativi.

Una prassi virtuosa, utilizzata e tabellarmente recepita nel distretto barese, è quella degli ascolti decentrati eseguiti dai giudici onorari, in ossequio al principio di prossimità.

Questa problematica è stata recentemente affrontata nell'ambito dell'incontro dell'AIMMF -zona Sud- tenutosi a Lecce il 17.12.09 sul ruolo del giudice onorario, da cui sono emerse le seguenti conclusioni:

- necessità di un'attenta selezione dei go, introducendo un colloquio prima della proposta al CSM

- una riduzione del numero dei gg.oo. in Corte d'Appello;

- la necessità che il g.o. non rinunci alla sua professionalità, ma segua un periodo di formazione e tirocinio che riguardi anche questioni tecnico-giuridiche;

- l'utilizzazione dei g.o. secondo un criterio di prossimità che riguardi circoscrizioni a base provinciale o l'idea di un giudice itinerante;

- la definizione chiara del g.o. nell'organizzazione dell'ufficio, escludendo , ad esempio che possa svolgere alcune attività , come audizione ex art. 12 legge 184 e mod., ovvero prevedere che possa, in alcuni casi collaborare nell'audizione delle parti nel proc. ex art. 317 bis c.c. quando si intuiscono situazioni tali da legittimare la richiesta ex art. 330 e segg. cc .

- escludere che il g.o. da solo possa compiere scelte processuali, quali ad esempio inviare gli atti al p.m. ovvero riferire in camera di consiglio;

- la necessità, dunque, che tutta l'attività processuale, anche delegata ai g.o., transiti unicamente dentro il processo, dalla segnalazione alla attività istruttoria, e da condursi unicamente di concerto con il g.t.;

- la necessità che la previsione di team di lavoro non faccia disperdere professionalità preziose per ogni singolo caso (apporto di pediatri per valutazioni mediche, di n.p.i. ovvero di psichiatri ....) , prevedendo l'apporto delle singole professionalità in casi particolari;

- la necessità che il g.o. che ha curato l'ascolto partecipi alla camera di consiglio;

- la risoluzione del problema delle autorizzazioni con l'ente di appartenenza per lo svolgimento del servizio di g.o.

- il possibile ripensamento sulla durata del mandato prevedendosi che al fine di non disperdere preziosi apporti, i g.o. possano rimanere in carica 12 anni ovvero pensare ad un periodo di vacatio di tre o sei anni a seguito della quale essere nuovamente nominati.

Quest'ultima opzione è stata fatta propria dalla Circolare del CSM nr. 11516/2010 del 14 maggio 2010 sulla selezione dei giudici onorari per il triennio 2011-2013.

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