QUADRO DEI LIVELLI DI RESPONSABILITA' DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO, IN RELAZIONE AI COMPITI ISTITUZIONALI

Quadro dei livelli di responsabilità del Tribunale per i minorenni.

Il Presidente del Tribunale è il capo dell’ufficio giudiziario.

Al Dirigente Amministrativo competono essenzialmente poteri di gestione del personale amministrativo dell’ufficio.

Le competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari sono individuate dal d. lgs. n. 240 del 25 luglio 2006.

In particolare, l’art. 1 (la cui rubrica è: “Titolarità dell'ufficio giudiziario”) sancisce, al primo comma, che “Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico” e, al comma 1 bis, che “Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio”.

L’art. 2, dal canto suo, sancisce, al 1° comma, che “Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4.” e, al secondo comma, che “Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

L’art. 4 citato detta la disciplina in ordine al programma annuale delle attività: “Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno.”.